Articolo completo:

Crisi d’impresa e adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Autore:

 – 

imprenditore in crisi. Articolo sulla crisi d'impresa.

Il 1° luglio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D. Lgs 83/2022 (“Decreto 83/2022”) recante le modifiche al Codice della Crisi e dell’insolvenza in attuazione alla direttiva (UE) 1023/2019 in tema di ristrutturazioni ed insolvenza, c.d. “Direttiva Insolevncy”.

Il Decreto 83/2022 (ri)definisce la crisi d’impresa: “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, anziché nei sei mesi successivi previsti dall’originaria versione del Codice della crisi”.

Contestualmente, il Decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita e rafforza il dovere dell’imprenditore di istituire assetti organizzativi adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa (articolo 2086 del Codice civile), colmando il vuoto della norma sui criteri attuativi degli adeguati assetti.
In particolare, prevede che gli assetti organizzativi per essere ritenuti adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di:

  • rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico- finanziario;
  • verificare la non sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i dodici mesi successivi;
  • ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi

 

Sono stati introdotti parametri più rigorosi per gli amministratori e gli organi di controllo, tenuto conto che il maggior rigore della norma, si legge nell’integrazione di parametri più rigorosi rispetto a quelli previsti nella versione originaria del Codice nel contesto degli strumenti di allerta e composizione assistita della crisi, che gravano sulla responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo della società con maggiori e più stringenti doveri di monitoraggio della situazione economico, patrimoniale e finanziaria dell’impresa nel corso della vita sociale.

Essere sempre aggiornati è quindi essenziale per poter formulare una strategia corretta di prevenzione o cura di una crisi d’impresa. Durante l’assistenza fornita con il nostro servizio di consulenze legali specializzate in crisi d’impresa, molti assistiti si rendono conto di quanto possa costare caro la mancata pianificazione strategica o di quanto possa essere utile conoscere le basi per la prevenzione di situazioni di crisi. Se vuoi approfondire l’argomento, puoi consultare la nostra pagina dedicata al servizio di consulenza per la crisi d’impresa.

Tornando invece agli aggiornamenti, in particolare, il D.Lgs. n. 14/2019 ( c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza )  introduce, con l’art. 375, comma 2, una modifica al Codice Civile, prevedendo l’aggiunta del comma 2 all’art. 2086 c.c. che dispone quanto segue:
“L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Il contenuto del secondo comma dell’art. 2086 sottolinea l’importanza della prevenzione al fine di intercettare tempestivamente la crisi di impresa, attenzionando l’adeguatezza degli assetti organizzativi. A tale dovere sono chiamati, in particolare, il consiglio d’amministrazione (o amministratore unico), cui spetta il compito di valutare tale adeguatezza, nonché i sindaci, tenuti a vigilare sulla stessa.

L’organo amministrativo delle società deve attuare un processo di revisione della propria struttura organizzativa al fine di verificare l’adeguatezza della stessa alle prescrizioni del Codice della crisi già in vigore con riferimento al suddetto articolo 2086 comma 2 cod. civ.
Le problematiche maggiori in questo senso risultano evidenziate soprattutto con riguardo alle PMI Italiane, dove molto spesso tutto ruota intorno ad un’unica figura: l’imprenditore proprietario della società.
Il novellato impianto della crisi d’impresa pesa   sull’amministratore/imprenditore facendo emergere la c.d. “responsabilità risarcitoria” nel caso di non ottemperanza all’obbligo di istituzione degli adeguati assetti.

In via generale – come definito nelle norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate aggiornate a gennaio 2021 – un assetto organizzativo può definirsi adeguato quando presenta i seguenti requisiti, in relazione alle dimensioni e alla complessità della società, alla natura e alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale:

  • organizzazione gerarchica;
  • redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità:
  • esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dell’amministratore delegato nonché dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri;
  • sussistenza di procedure che assicurano l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi e del sistema di controllo, nonché la completezza, l’attendibilità e l’efficacia dei flussi informativi anche con riferimento alle società controllate;
  • esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere le funzioni assegnate;
  • presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento periodico, ed effettiva diffusione.

 

La chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso un organigramma aziendale, che ha il compito di inquadrare la struttura dell’impresa. Tale organigramma deve essere la reale esplicitazione dell’esercizio dell’attività decisionale e direttiva da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i poteri e le responsabilità.

A tal fine, da un punto di vista operativo, tutto questo deve essere affiancato dalla presenza di risorse professionali in possesso di adeguate competenze e che siano in grado di garantire l’efficienza e l’efficacia della gestione dei rischi, del sistema di controllo interno e la produzione di informazioni derivanti dal sistema amministrativo-contabile.

L’azienda deve quindi organizzare i propri processi in maniera idonea a svolgere tutte le procedure e le prassi che si ritengono necessarie al fine di garantire completezza, correttezza, tempestività e conformità dell’informativa societaria.
L’impiego equilibrato delle risorse a disposizione dell’impresa, anche in un contesto di criticità, agevola il raggiungimento degli obiettivi prefissati, soprattutto se avviene in presenza della puntuale identificazione, gestione e monitoraggio dei principali fattori di rischio aziendale. Il ruolo combinato del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno consente all’azienda di sviluppare un vantaggio in termini di individuazione preventiva delle situazioni di potenziale rischio, anche con riferimento alla perdita della continuità aziendale.

In sostanza, senza un adeguato assetto organizzativo, l’attività svolta dell’impresa collettiva è da considerarsi illecita ai sensi dell’articolo 2086 c.c. al pari di un’attività condotta con patrimonio netto negativo. Ciò si evince dal sistema del CCII che mette in correlazione l’inadeguata implementazione degli assetti organizzativi alla responsabilità dell’imprenditore incapace di attivarsi (già nella fase pre-crisi) tempestivamente per l’intercettamento ed il superamento dello squilibrio.

Potrebbero piacerti anche:

farfalla sulla spalla di una donna. Immagine per l'articolo del caso Geerlinks.
Scopri il controverso caso dei manifesti d'arte censurati. Un'opera fotografica affascinante o oscena? Leggi l'articolo per una prospettiva unica sulla libertà artistica e la sensibilità sociale. Un dibattito che solleva domande profonde sulla natura dell'arte e della sua esposizione pubblica.
donna pseudoumana. Immaginedell'articolo sul colloquio tra un avvocato e un intelligenza artificiale.
L'incontro insolito di un avvocato con un cliente misterioso, un'intelligenza artificiale in cerca di rappresentanza legale. Una conversazione avvincente che solleva questioni etiche e giuridiche.
Opera d'arte olivestone di Joseph Beuys. Articolo sulla speciazione dell'opera d'arte.
Il caso giudiziario dietro l'opera d'arte "Olivestone" e l'antico principio giuridico della specificazione. Chi possiede l'opera: l'artista creatore o chi fornisce la materia? Un dibattito avvincente tra nobili, eredi e gallerie d'arte, culminato nella Corte Suprema.
Amici che si abbracciano in un campo di grano. Articolo sul come trattare amici e parenti se sei un avvocato
Mescolare amicizia e affari può essere rischioso, ma anche vantaggioso. Questo articolo analizza le dinamiche delle relazioni personali nell'ambito professionale, offrendo insight e consigli su come gestire queste situazioni in modo delicato e utile per entrambi le parti.
Padre che legge una storia a sua figlia piccola. Articolo sul caso Susanna Tamaro
Susanna Tamaro critica 'I Malavoglia' come noioso e antiquato, scatenando un acceso dibattito. Mentre la Fondazione Verga difende il classico, gli Avvocati chiedono di bandirlo per il suo ritratto negativo della professione. È arrivata finalmente l'ora di dire addio agli stereotipi legali?