La Vueling Airlines S.A., compagnia aerea a basso costo spagnola, acquistava da un’agenzia fotografica il diritto di commercializzazione e diffusione di una fotografia rappresentante l’opera “Massimo silenzio” di Giancarlo Neri da utilizzare per promuovere le offerte di volo sul proprio sito web e attraverso l’invio di newsletters.
L’opera riprodotta in foto consisteva nell’installazione di diecimila sfere luminose dai colori cangianti all’interno del Circo Massimo di Roma in occasione della “Notte bianca” del 2007.
Nel pubblicare la fotografia on line la compagnia aerea ometteva di indicare la paternità dell’opera e inseriva in una delle sfere luminose tre fori sui quali era possibile cliccare per la prenotazione dei servizi promossi in vendita.
L’artista si avvedeva dello sfruttamento commerciale della sua opera e citava in giudizio la Vueling chiedendo le fosse inibito l’ulteriore riproduzione dell’opera in ogni forma e supporto e il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti.
La compagnia aerea si costituiva in giudizio contestando le pretese dell’attore e chiamando in causa l’agenzia che le aveva ceduto la fotografia e il fotografo che l’aveva scattata.
Il Tribunale escludeva la responsabilità dell’agenzia fotografica e del fotografo ritenendo che, trattandosi di un’opera che poteva, per sua stessa natura, non essere riconosciuta come tale, non si potesse presumere che l’agenzia ed il fotografo fossero a conoscenza del fatto che l’installazione fosse una creazione artistica e che, quindi, vi fosse un autore al quale riconoscere i diritti di sfruttamento dell’opera.
Lo stesso, invece, non poteva dirsi della compagnia aerea che aveva continuato ad utilizzare la fotografia per i propri fini commerciali anche dopo aver ricevuto la diffida da parte dell’artista.
Per il Tribunale, tuttavia, lo sfruttamento non autorizzato dell’opera non comporta un’automatica violazione del diritto morale dell’autore alla sua paternità; la mancata menzione dell’autore, infatti, non coincide con l’indebita attribuzione della paternità all’utilizzatore e, di per sè, non è un fatto idoneo ad arrecare un danno morale all’autore.
L’apposizione dei tre fori su una delle sfere luminose, poi, era una modifica così minimale e discreta da non deformare l’opera o modificarla in misura tale da pregiudicare l’onore e la reputazione dell’artista.
La Vueling era invece condannata al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall’autore per la lesione del suo diritto esclusivo di utilizzazione economica dell’opera, impregiudicato dai concorrenti e autonomi diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia che la riproduce, liquidati forfetariamente ed equitativamente sulla base del “prezzo del consenso”, pari all’importo che avrebbe dovuto essere riconosciuto all’autore qualora l’utilizzatore avesse chiesto la sua autorizzazione.
Inoltre alla compagnia aerea era anche inibito l’ulteriore riproduzione dell’opera in ogni sua forma e supporto, se non con l’autorizzazione del suo autore.