Il titolo della presente relazione è dettato dall’avere accostato alla esperienza professionale di quasi 3 anni nella Repubblica Islamica dell’Iran, la specializzazione a me più cara: la proprietà industriale.
Esorto sempre anche i piccoli e medi imprenditori, infatti, a tutelare la propria azienda e di conseguenza il proprio prodotto mediante la registrazione del marchio.
Il marchio di impresa è un segno distintivo attinente all’attività dell’impresa stessa, che ha lo scopo di garantire origine, natura e qualità dei prodotti o dei servizi cui si riferisce. Sono segni distintivi le parole, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche.
I diritti derivanti al titolare di un marchio sono conferiti con la registrazione dello stesso e consistono, come recita la Legge, nella facoltà che ha il titolare del marchio registrato di “far uso esclusivo” dello stesso.
Tali diritti consistono, sostanzialmente:
– nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici per prodotti o servizi identici;
– nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi identici o affini se esiste la possibilità di rischio di confusione presso il pubblico;
– nell’imporre il divieto all’utilizzo di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini nel caso in cui il marchio registrato goda di rinomanza entro i confini dello Stato.
I requisiti per la registrabilità del marchio sono tre:
1) Novità. Sussiste quando il segno (denominativo, figurativo, misto) non sia di uso generale e non sia già noto come marchio di prodotti, merci o servizi altrui.
2) Originalità. E’ il fattore che caratterizza il segno distintivo e ne giustifica l’esclusività.
3) Liceità. Il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume; non deve essere ingannevole e non deve riguardare stemmi o altri disegni considerati dalle convenzioni internazionali.
Qualora difettino gli anzidetti requisiti di validità, il marchio è considerato nullo, in caso contrario, i diritti nascenti dalla registrazione durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale registrazione può essere rinnovata di dieci anni in dieci anni purchè la domanda sia presentata entro i dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso, oppure nei sei mesi successivi, versando una mora.
Al fine di rivendicare i prodotti/servizi che vogliono essere contraddistinti per il tramite della registrazione di un marchio si utilizzano le Classi in cui i prodotti/servizi sono elencati nella convenzione di Nizza.
Oltre al marchio nazionale, possono essere effettuate registrazioni per divenire titolari del c.d. “marchio internazionale” (e’ un sistema basato su di un accordo internazionale -“Accordo di Madrid”, che consente, tramite il c.d. marchio internazionale, di evitare i depositi plurimi per ottenere la registrazione del marchio in più stati. Il deposito della domanda di registrazione internazionale equivale al deposito della domanda di registrazione del marchio presso ogni paese designato il quale ha 12 o 18 mesi, dalla comunicazione del deposito da parte dell’Ufficio di Ginevra, per dichiarare di non riconoscere l’esclusiva per quel segno quando vi sono ragioni che avrebbero determinato il rigetto di una domanda nazionale) che del “marchio comunitario” ( ha la caratteristica di produrre i suoi effetti sull’intera Unione Europea in quanto diviene un unico titolo a valere per tutto il territorio comunitario. La durata della registrazione di un marchio comunitario è di 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per un numero illimitato di volte. I diritti conferiti dal marchio comunitario si ispirano sostanzialmente alle normative nazionali in materia di marchi).
Tralascio in questa sede di affrontare le tematiche di natura fiscale che rendono ancora più interessante essere titolari di un marchio, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessione del marchio mantenendo la titolarità dell’azienda (come anche il contrario), il riconoscimento di royalties,…
Fatte queste doverose premesse, volte a tentare di riassumere l’argomento al fine di meglio comprendere la seconda parte della relazione, segnalo alcuni aneddoti che mi hanno particolarmente colpito in fase di registrazione di marchio nel Paese islamico, dove mi è stato richiesto di registrare:
1) un marchio figurativo rappresentante il volto di un soggetto paffuto con vistosi baffi sormontato da un insieme di nuvole, che doveva rappresentare un prodotto simile anche nel packaging al famoso tubo delle patatine;
2) un marchio che doveva contraddistinguere un franchising di fast food specializzato in kebab, dove il logo raffigurava, appunto, un kebab stilizzato in movimento (quasi a forma di cono) dalla cui estremità inferiore partivano come due “zampette” che terminavano su una sorta di pattini con rotelle;
3) un segno distintivo per biscotti, in cui compariva in bella evidenza un giovane che si apprestava ad “addentare”, appunto, il biscotto impugnato nella mano sinistra.
Apparentemente, fatte le dovute ricerche di anteriorità, nessuna complicazione di diritto pareva interessare l’attività di cui sopra, se non particolari accortezze collegate alla religione mussulmana ed ai dettami del Corano.
Ed infatti, nel primo caso la registrazione veniva rigettata in quanto il volto richiamava un Profeta così descritto in alcuni versetti del Corano, nel secondo i pattini e relative rotelle ricordavano la parola “maiale” (carne vietata dalla religione mussulmana) e pertanto non consona ed adeguata a contraddistinguere una attività specializzata nella vendita della caratteristica carne allo spiedo ma …. di agnello e, nell’ultimo caso, i problemi sono nati in quanto il prodotto veniva avvicinato alla bocca per essere mangiato dalla mano sinistra, mano (quella sinistra) considerata impura e quindi non idonea ad impugnare cibo.
Per concludere, molteplici sono i vantaggi derivanti dalla registrazione di un marchio, tanti quanto le accortezze che devono essere poste in essere sin dalla fase di ricerca ed elaborazione grafica del futuro segno distintivo (questo è il momento più importante in cui grafico e consulente dovrebbero iniziare a dialogare): un approccio superficiale provocherebbe – soprattutto nel caso in cui si volesse esportare il marchio in Paesi di cultura e religione diversa da quella europea – non tanto problematiche dal punto di vista giuridico, ma, un quanto mai probabile affossamento del prodotto/attività se contraddistinti da un segno distintivo recepito dal consumatore contrario alla morale e/o ai dettami religiosi.
Nel ringraziare per l’invito e per avere potuto esporre quanto sopra alla prestigiosa platea,
avv. Gian Marco Filipponi